Emergenza Covid, i sostegni al reddito sono detassati

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il fine dell’aiuto economico è contrastare gli effetti negativi derivanti dalla crisi pandemica: i contributi eccezionali, da chiunque concessi, non devono essere assoggettati a ritenuta.

Emergenza Covid: sostegni reddito sono detassati

In pratica le risposte n. 272 e n. 273 del 20 aprile 2021 riconoscono il regime di esenzione, rispettivamente, per il sussidio erogato ai professionisti, titolari di pensione ai superstiti o di invalidità, dall’ente previdenziale obbligatorio e per il contributo corrisposto dalla Regione ai lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

La chiave normativa che apre a tali soluzioni è inserita nel decreto “Ristori”, con l’etichetta “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid” (articolo 10-bis, Dl n. 137/2020).

La disposizione riconosce a tutti i contributi erogati in via eccezionale ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione, in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi causati dalla crisi epidemiologica.

Ad esempio, nei casi di sussidio ai professionisti iscritti, titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) o di pensione di invalidità, sulla somma erogata non vadano operate ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef e che la stessa, quindi, non concorra al reddito imponibile dei percettori.

Inoltre, nei casi di sostegno una tantum di 1.000 euro, riservati ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, secondo l’Agenzia, si vogliono includere non solo i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, ossia coloro che esercitano un’arte o una professione, ma anche i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e sono, quindi, titolari di reddito di lavoro autonomo assimilato o occasionale.

Il testo degli Interpelli

Risposta n. 272/2021

Risposta n. 273/2021