Prescrizione biennale, chiarimenti di Arera

Sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni da parte di alcuni venditori di energia (elettrica e di gas naturale), utenti del servizio di trasporto di energia elettrica e/o del servizio di distribuzione del gas naturale, che lamentano, a fronte di fatture ricevute per il servizio con riferimento a consumi per periodi superiori a due anni, il rifiuto, da parte delle imprese distributrici di riconoscere l'intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 205/2017.

In particolare, sono stati segnalati i seguenti comportamenti:

(a) in molti casi, l'impresa distributrice non fornirebbe neppure riscontro all'atto con cui il venditore eccepisce l'intervenuta prescrizione;

(b) altre imprese distributrici, invece, pur fornendo espresso riscontro, si limiterebbero a motivare il rifiuto di riconoscere l'intervenuta prescrizione asserendo o una generica insussistenza di una responsabilità dell'impresa distributrice medesima, oppure evidenziando che il consumo risalente a più di due anni riguarda un punto di prelievo/di riconsegna non accessibile, rispetto al quale l'esercente ha effettuato i tentativi di lettura previsti dalla regolazione dell'Autorità, senza esito positivo.

Come noto, la legge 205/2017 ha introdotto, nei settori dell'energia, con riferimento, per quel che qui rileva, ai rapporti tra venditori e clienti finali e ai rapporti tra imprese distributrici e venditori, una disciplina speciale, rispetto a quella generale codicistica in tema di prescrizione, in ordine alla durata della medesima.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, ha introdotto un termine biennale, escludendone però, almeno inizialmente ai sensi del comma 5, l'operatività laddove l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo dipendesse da "responsabilità accertata" del cliente finale. In tale prospettiva, al fine di dare attuazione all'eccezione delineata dal comma 5, l'Autorità aveva avviato un'apposita consultazione pubblicando il documento 570/2018.

In tale prospettiva, a valere per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale la deliberazione 264/2018 e la deliberazione 683/2018, nel prevedere che il venditore possa far valere la prescrizione biennale nei confronti dell'impresa distributrice, anche dopo il pagamento della fattura (in seguito all'eccezione ricevuta dal cliente finale), facevano riferimento ai "casi derivanti da ricalcoli la cui responsabilità sia attribuita al distributore".

Tuttavia, il predetto comma 5 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 295, della legge 160/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione biennale trova ora applicazione anche quando l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili al cliente finale, e quindi non dipendano da sua propria responsabilità.

In altre parole, per effetto della riforma della legge 160/2019, il termine biennale di prescrizione, previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 205/2017 è stato esteso senza ulteriori deroghe alla disciplina generale dell'istituto della prescrizione. Ne consegue sul punto, come è stato anche di recente precisato dal giudice amministrativo, che i crediti aventi a oggetto importi relativi a consumi di energia (elettrica o di gas naturale) per periodi superiori a due anni risultano prescritti anche quando la mancata rilevazione del dato di misura non sia imputabile all'impresa distributrice ma dipenda da presunte responsabilità del cliente finale (magari non presente nel momento in cui, a fronte di un misuratore non accessibile e non teleletto, gli incaricati dell'impresa distributrice si erano presentati per effettuare la lettura).

Per l'effetto di quanto sopra, pertanto, la prescrizione deve essere riconosciuta dal venditore nei confronti del cliente finale e, correlativamente, dall'impresa distributrice al venditore, risultando quindi superato, e implicitamente abrogato, il riferimento, compiuto dalle deliberazioni 264/2018 e 683/2018, all'attribuzione all'impresa distributrice della responsabilità per il ritardo nella rilevazione del dato di misura.

Tuttavia, come è stato altresì chiarito dal giudice amministrativo, resta salva l'applicazione della generale disciplina codicistica in tema di prescrizione, la quale comporta, anche, l'applicazione sia dell'articolo 2935 del codice civile - laddove correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato (con la precisazione che per costante giurisprudenza l'impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale), sia dell'articolo 2941 - che disciplina la sospensione della prescrizione, prevedendola anche al punto 8 "tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto".

Il quadro normativo di riferimento così sinteticamente tracciato evidenzia in primo luogo la non correttezza del comportamento richiamato alla precedente lettera a) e che sia quindi necessario per le imprese distributrici dare seguito alle richieste dei venditori di riconoscere la prescrizione maturata ed eccepita dai clienti finali.

Quanto, invece, alle situazioni in cui le imprese distributrici rifiutano di riconoscere l'intervenuta prescrizione allegando una loro generica non responsabilità per la tardiva rilevazione del dato, ovvero limitandosi ad asserire di aver proceduto, senza buon esito, a volgere i tentativi di lettura previsti dalla regolazione dell'Autorità - cfr. precedente lettera (b), anche tali rifiuti non sono giustificati, in quanto si fondano sull'ipotesi prevista dall'originario comma 5 dell'articolo 1 della legge 205/2017, ora però abrogato.

Come detto, anche per tali casi opera la prescrizione biennale prevista dalla legge 205/2017, prescrizione il cui decorso può, al più, essere sospeso solo nelle strette ipotesi previste dal codice civile, in particolare - per quel che può qui rilevare - dal richiamato articolo 2941, numero 8. A tale riguardo, sebbene non competa all'Autorità, ma al giudice ordinario, accertare se, nei casi concreti, i fatti allegati dall'impresa distributrice integrino o meno tale ipotesi codicistica, tuttavia, è anche macroscopicamente evidente che le risposte dell'impresa distributrice oggetto di segnalazione non sono affatto riconducibili alle ipotesi contemplate da quest'ultima disposizione.

A fronte di quanto sopra chiarito, pertanto, le omissioni dell'impresa distributrice, descritte alla precedente lettera (a), nonché i rifiuti descritti alla precedente lettera (b) opposti al venditore, sono comportamenti idonei a ledere il diritto di quest'ultimo al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, potendo quindi integrare i presupposti per l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento prescrittivo ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.

Inoltre, tali comportamenti lesivi possono anche porsi in contrasto con le citate deliberazioni 264/2018 e 683/2018, le quali, come detto (e nei termini sopra chiariti), impongono all'impresa distributrice di restituire al venditore le corrispondenti somme versate in eccesso, in conseguenza della prescrizione biennale eccepita dal cliente finale, operando una compensazione, tipicamente con gli importi dovuti e oggetto di fatturazione da parte della medesima impresa distributrice immediatamente successiva all'eccezione della prescrizione sollevata dal cliente finale.