Stalking Condominiale, cosa si rischia?

Il Decreto Legge numero 11/2009, convertito nella Legge numero 38/2009, ha introdotto il reato di atti persecutori, definito anche sotto la dicitura “stalking”.

Il delitto di atti persecutori, noto con il termine sopra citato, si utilizzata per definire le condotte di insistita interferenza nella sfera privata altrui. Questa condotta illecita alle volte si può inquadrare, come già detto, all’interno della sfera dei rapporti condominiali.
In contro a quali sanzioni si va se si opera questo tipo di comportamenti?

Stalking Condominiale: cosa si rischia?

A fare chiarimenti su questo argomento è un’emblematica Sentenza, quella n. 2840 della Corte di Cassazione. Al centro della controversia alcuni condomini avevano indirizzato reiterate e ripetute minacce all’indirizzo di altri inquilini del palazzo negli spazi comuni del condominio.

Nello specifico i soggetti li minacciavano e molestavano anche i suoi familiari, in modo tale da cagionar loro un grave stato di paura. E protraevano la condotto a tal punto da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria e
dei prossimi congiunti e a costringerli a modificare le loro abitudini di vita.

Secondo la Corte nel delitto di atti persecutori, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico. Che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Inoltre questo tipo di delitti esprimono un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi.

Questo poichè nel caso di specie il ricorrente aveva partecipato alla esecuzione di più atti di danneggiamento ai danni della persona offesa e sapeva che i vari attentati avevano come unico obiettivo quest’ultima. Egli era a conoscenza, dell’effetto intimidatorio dei ripetuti danneggiamenti sulla persona offesa e della loro idoneità a produrre in capo alla vittima uno degli eventi contemplati dall’art. 612-bis c.p.

Il reato

Ricordiamo che, come dispone l’articolo del Codice Penale appena citato:

“salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”


A questo link il testo completo della Sentenza.