Legge di bilancio per il 2021, le principali novità per le famiglie

Il Parlamento ha approvato la legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178/2020)

Di seguito i nuovi interventi per le famiglie.

1. Confermato l'Assegno di natalità (Bonus bebè) per i figli nati o adottati nel 2021

L'Assegno di natalità, conosciuto anche con il nome "Bonus bebè", è il contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno o adottano un figlio.

Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, lo Stato offre un contributo economico a tutte le famiglie.

Il contributo può essere richiesto all'Inps, che lo versa per un massimo di 12 mesi, secondo tre fasce Isee:

  • € 1.920 (€ 160/mese) per le famiglie con Isee inferiore a € 7.000;
  • € 1.440 (€ 120/mese) per le famiglie con Isee tra € 7.000 e € 40.000;
  • € 960 (€ 80/mese) per le famiglie con Isee superiore a € 40.000.


In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

2. Confermato il Bonus asilo nido e per forme di assistenza domiciliare per i bambini fino a 3 anni

Il Bonus asilo nido è il contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno un figlio, fra gli 0 e i 3 anni, che:

  • frequenta un asilo nido pubblico o privato;
  • necessita di assistenza domiciliare perché affetto da gravi patologie croniche.


Il contributo, in forma di rimborso per il pagamento delle rette, può essere richiesto all'Inps, che lo versa secondo tre fasce Isee:

  • massimo € 3.000/anno per le famiglie con Isee inferiore a € 25 000;
  • massimo € 2.500/anno per le famiglie con Isee fra € 25 001 e € 40 000;
  • massimo € 1.500/anno per le famiglie con Isee superiore a € 40 000.

3. Confermato il Premio alla nascita e all'adozione (Bonus mamma domani)


Il Premio alla nascita e all'adozione, conosciuto anche con il nome "Bonus mamma domani", è il contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno o adottano un figlio. Per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2021, il contributo è di € 800, indipendentemente dal reddito familiare.

Il contributo può essere richiesto all'Inps dalla futura madre, dal 7° mese di gravidanza o entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento preadottivo del figlio.

4. Il congedo di paternità, per i padri lavoratori dipendenti privati, aumenta da 7 a 10 giorni

Modificando quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2017 (articolo 1, comma 354, della legge n. 232/2016), viene prorogato il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti), elevando da 7 a 10 giorni la durata (articolo 1, comma 363, lettere a) e b)).

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (comma 363, lettera c)).

Sul tema, si segnala che il comma 27 della medesima legge di bilancio estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.

Nel 2020, il congedo era già stato aumentato da 5 a 7 giorni. Inoltre, il padre poteva fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

5. Più risorse per l'Assegno unico e universale per ogni figlio a carico

La legge di bilancio per il 2021 istituisce il Fondo delega riforma fiscale, fedeltà fiscale con una dotazione di € 8 miliardi per l'anno e € 7 miliardi a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi (articolo 1, commi da 2 a 7).

Una quota del fondo, non inferiore a € 5 miliardi e non superiore a € 6 miliardi a decorrere dall'anno 2022, è destinata all'Assegno universale e ai servizi alla famiglia.

Con la legge di bilancio per il 2021 è stato inoltre incrementato il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di € 3.012,1 milioni per l'anno 2021, già istituito dal comma 339 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2020), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a € 1.044 milioni per il 2021 e a € 1.244 milioni annui a decorrere dal 2022. Le risorse del fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Pertanto, la consistenza del fondo nel 2021 è pari a € 4.056,1 milioni, a decorrere dal 2022 la consistenza a regime del fondo è invece pari a € 6.744 milioni.

6. Sostegno al rientro al lavoro delle madri post parto

La legge di bilancio per il 2021 ha inoltre incrementato di € 50 milioni il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro dal lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno previste le modalità di attribuzione delle risorse (articolo 1, commi 23 e 24).

7. Fondo caregiver

Il comma 334, come modificato durante l'esame alla Camera, istituisce il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare, come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), con una dotazione pari a € 30 milioni, per ciascun anno, dal 2021 al 2023.

La relazione illustrativa indica che il fondo in parola sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Sostegno alle madri con figli disabili

I commi 365 e 366 autorizzano la spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa – per il riconoscimento di un contributo economico mensile, fino ad un massimo di € 500 netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

Per il riconoscimento del suddetto contributo, la disabilità deve essere riconosciuta in misura non inferiore al 60% (comma 365).

La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 366).

9. Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa

I commi da 507 a 509 demandano al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa.

Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura (comma 508).

Per tale scopo si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di € 2 milioni per il 2021 (comma 509).

10. Progetti pilota di educazione ambientale

Il comma 759 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale.

I progetti sono rivolti a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente.

11. Incremento del Fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

Il comma 791 dispone l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il comma 792 è volto ad apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente.

I commi 793 e 794 provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina del Fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l'ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

In particolare, il comma 791 reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi € 215,9 milioni per l'anno 2021, € 354,9 milioni per l'anno 2022, € 499,9 milioni per l'anno 2023, € 545,9 milioni per l'anno 2024, € 640,9 milioni per l'anno 2025, € 742,9 milioni per l'anno 2026, € 501,9 milioni per l'anno 2027, € 559,9 milioni per l'anno 2028, € 618,9 milioni per l'anno 2029 e di € 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030, rispetto alla dotazione di € 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

L'incremento di risorse è destinato:

  • allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di € 215,9 milioni per l'anno 2021, € 254,9 milioni per l'anno 2022, € 299,9 milioni per l'anno 2023, € 345,9 milioni per l'anno 2024, € 390,9 milioni per l'anno 2025, € 442,9 milioni per il 2026, € 501,9 milioni per il 2027, € 559,9 milioni per il 2028, € 618,9 milioni per il 2029 e € 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
  • il potenziamento degli asili nido dei comuni, nella misura di € 100 milioni per l'anno 2022, € 150 milioni per l'anno 2023, € 200 milioni per l'anno 2024, € 250 milioni per l'anno 2025 e € 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.