Codici: in azione per tutelare i consumatori sui rimborsi

Ennesima doccia gelata per i consumatori, tra i più tartassati nell’emergenza Covid19.

Se da una parte il decreto Sostegni ha blindato i tempi per chiedere il rimborso su biglietti aerei, ferroviari e navali annullati a causa della pandemia, fissando in 14 giorni il termine per effettuarlo una volta scaduti i 12 mesi del voucher, dall’altra ha prorogato i tempi per tutto il resto. E su questo l’associazione Codici richiama l’attenzione, chiedendo rispetto per i consumatori.

“I titolari di voucher per biglietti aerei emessi da 12 mesi e non utilizzati – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – possono chiedere il rimborso, non essendo stato peraltro prorogato il relativo termine annuale dal decreto Sostegni, che ha rinviato solo i termini di validità dei voucher relativi a pacchetti turistici, palestre, concerti ed altro. Stiamo inviando le diffide per i nostri associati e, in caso di inottemperanza degli obblighi restitutori, siamo pronti ad avanzare tali richieste con azioni giudiziarie anche in forma collettiva. I consumatori hanno atteso un anno per riavere i propri soldi, ora la pazienza è finita”.

Ad esempio, i pacchetti turistici passano da 18 a 24 mesi, mentre i biglietti per gli eventi culturali, un concerto come una mostra o un film, passano addirittura da 18 a 36 mesi. Su palestre e piscine, invece, è il caos più totale. L’indicazione del termine di 6 mesi dalla fine dell’emergenza non aiuta, visto che non sono stati adottati provvedimenti in merito e quindi non si capisce quando scatta il conto alla rovescia.

“Il rimborso di voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo – afferma Stefano Gallotta, Responsabile Trasporti e Turismo di Codici – deve essere corrisposto entro 14 giorni dalla scadenza del termine di validità, ovvero 12 mesi dall’emissione. È il caso di ricordare che sono tanti i casi in cui l’imposizione dei voucher da parte dei vettori è stata illegittima, come quelli presi in esame dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sfociati in severe sanzioni nei confronti di Ryanair, Easyjet e Volotea. Dal 3 giugno 2020, infatti, con l’allentamento delle restrizioni nella circolazione dei cittadini, sono venuti meno i presupposti per applicare quanto previsto dall’articolo 88 bis della Legge 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia, che aveva per la prima volta autorizzato anche le compagnie aeree ad assegnare un voucher in luogo dei rimborsi. I voucher potevano essere emessi solo per contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo 2020 ed il 30 settembre 2020, la cui risoluzione a causa del Covid, sia da parte del viaggiatore/passeggero sia da parte del fornitore del servizio, fosse stata effettuata entro il 31 luglio 2020”.

Codici da mesi segue le problematiche relative a rimborsi e voucher, fornendo assistenza ai consumatori. In caso di mancato riconoscimento del rimborso, di problemi con il voucher e con l’abbonamento sottoscritto oppure da rinnovare, di ritardi o di difficoltà nel mettersi in contatto con compagnie o operatori, è possibile segnalarlo all’associazione, telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..