Pubblicato il decreto attuativo del MASE per le Garanzie d’Origine
Con un decreto attuativo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avvia in concreto lo strumento delle Garanzie d’Origine: si potrà così dimostrare ai clienti finali la quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore, nonché quella fornita ai consumatori sulla base dei contratti di energia.
Il provvedimento, su cui è già stata realizzata una consultazione con le associazioni di categoria, aggiorna il sistema di garanzie d’origine vigente, attuando quanto contenuto nel decreto legislativo 199 del 2021, che recepisce la direttiva comunitaria Red II. I vettori interessati sono l’energia elettrica, il gas rinnovabile incluso il biometano, l’energia termica e frigorifera, ma anche l’idrogeno rinnovabile, in attuazione di una specifica riforma del PNRR.
“Con questo decreto – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – puntiamo a costruire un sistema di adeguata trasparenza nei confronti dei clienti, ma anche di garanzia per le imprese che vogliono stare sul mercato puntando sulle fonti rinnovabili. Nell’Europa che cerca i migliori meccanismi comuni per certificare la sostenibilità e contro il greenwashing – conclude il Ministro – oggi l’Italia fa un importante passo avanti”.
Il provvedimento del MASE stabilisce le nuove modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle Garanzie d’origine, il loro utilizzo da parte dei fornitori di energia, le modalità di gestione dei proventi derivanti dalla loro vendita e i criteri per fornire ai clienti finali le informazioni sul mix energetico utilizzato. Presso il Gestore Servizi Energetici è istituito un registro nazionale delle Garanzie d’Origine: queste potranno essere emesse solo dopo un’apposita qualifica del fornitore presso lo stesso GSE.
Le Garanzie potranno essere inoltre oggetto di negoziazione nelle sedi di contrattazione predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), che per favorire gli scambi realizzerà anche una bacheca informativa. Il provvedimento fissa, inoltre, le modalità con cui è verificata la precisione, l’affidabilità e l’autenticità delle Garanzie d’origine rilasciate dagli altri Stati Membri.