Buoni pasto e smart working negli enti locali, i chiarimenti dell'ARAN
Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, firmato il 23 febbraio 2026, arriva una novità destinata a incidere sull’organizzazione del lavoro negli enti territoriali: per la prima volta viene disciplinato in modo esplicito il diritto al buono pasto anche nelle giornate svolte in modalità agile.
La questione aveva generato negli ultimi anni interpretazioni differenti tra amministrazioni, lavoratori e uffici del personale. L’estensione dello smart working nella Pubblica Amministrazione aveva infatti posto numerosi interrogativi sulla maturazione dei ticket restaurant, soprattutto in relazione alla verifica dell’orario di lavoro e alla gestione delle pause.
Il nuovo contratto interviene proprio su questo aspetto, introducendo un criterio uniforme volto a eliminare dubbi applicativi e disparità di trattamento.
Come funziona il buono pasto nel lavoro agile
La disposizione inserita all’articolo 41, comma 3-bis, del nuovo CCNL stabilisce che, ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore lavorate durante una giornata svolta in modalità agile devono essere considerate pari a quelle che il dipendente avrebbe effettuato se fosse stato fisicamente presente nella sede di servizio.
Si tratta di una scelta contrattuale particolarmente significativa perché tiene conto della natura stessa dello smart working. In questa modalità organizzativa, infatti, il lavoratore non è normalmente soggetto a una rigida misurazione del tempo di lavoro. L’attenzione viene posta prevalentemente sul raggiungimento degli obiettivi e sull’esecuzione delle attività assegnate, piuttosto che sul controllo puntuale delle ore trascorse davanti al computer.
Proprio per questa ragione il contratto introduce un meccanismo convenzionale che consente di individuare una durata teorica della giornata lavorativa. In altre parole, per stabilire se il dipendente ha diritto al ticket, non occorre verificare concretamente quante ore abbia lavorato durante la giornata in smart working: si assume automaticamente che la prestazione corrisponda all’orario ordinario previsto per quella stessa giornata in presenza.
L’obiettivo della norma è garantire certezza amministrativa e semplificare la gestione del beneficio economico, evitando procedure di controllo incompatibili con la filosofia del lavoro agile.
Pause e rilevazione dell’orario: perché nello smart working non servono controlli
Uno degli aspetti più interessanti riguarda il tema della pausa pranzo.
Nel lavoro agile, proprio perché manca una misurazione dell’orario di lavoro in senso tradizionale, non è prevista alcuna registrazione della pausa ai fini della maturazione del buono pasto. La rilevazione dell’interruzione dell’attività lavorativa sarebbe infatti incoerente con la logica organizzativa dello smart working, basata su autonomia e flessibilità.
In sostanza, il dipendente che opera in modalità agile non deve effettuare specifiche timbrature o registrazioni relative alla pausa per ottenere il ticket. La maturazione del beneficio discende direttamente dall’applicazione della regola contrattuale che equipara la giornata agile a quella svolta in ufficio.
Questa impostazione rappresenta una differenza sostanziale rispetto ai sistemi di controllo normalmente utilizzati nelle prestazioni lavorative caratterizzate da una precisa scansione temporale.
Il caso del lavoro da remoto: regole diverse rispetto allo smart working
Diverso è invece il quadro normativo relativo al lavoro da remoto.
Sebbene entrambe le modalità consentano di svolgere l’attività fuori dalla sede dell’ente, sotto il profilo giuridico e organizzativo esistono differenze rilevanti. Nel lavoro da remoto, infatti, l’orario continua a essere oggetto di monitoraggio e il dipendente rimane assoggettato alle stesse regole previste per chi opera in presenza.
Ciò significa che la prestazione viene organizzata secondo fasce orarie definite, con l’applicazione delle medesime disposizioni riguardanti entrata, uscita, pause e tempi di lavoro.
Di conseguenza, anche per quanto riguarda il buono pasto, le amministrazioni devono continuare a verificare il rispetto delle condizioni normalmente richieste per la sua attribuzione.
Quando la pausa deve essere registrata
Nel lavoro da remoto la pausa non può essere semplicemente presunta. Al contrario, deve essere rilevata attraverso gli strumenti e le procedure predisposti dall’amministrazione di appartenenza.
La registrazione dell’interruzione lavorativa costituisce infatti un elemento necessario per accertare la corretta articolazione dell’orario giornaliero e, di conseguenza, la spettanza del ticket.
Gli enti possono utilizzare sistemi differenti, come software di rilevazione delle presenze, applicazioni dedicate oppure altre modalità organizzative previste dai regolamenti interni. Ciò che conta è che la pausa risulti effettivamente tracciata secondo le regole adottate dall’amministrazione.
Una distinzione destinata a incidere sull’organizzazione degli enti
Le nuove indicazioni contrattuali confermano una distinzione sempre più netta tra lavoro agile e lavoro da remoto, due modalità che spesso vengono confuse ma che producono effetti differenti sotto il profilo gestionale.
Nel primo caso prevalgono autonomia, flessibilità e assenza di controllo puntuale dell’orario; nel secondo rimangono invece centrali la programmazione temporale della prestazione e la rilevazione delle presenze.
Anche il sistema dei buoni pasto segue questa impostazione. Lo smart working beneficia di una disciplina semplificata, basata su un criterio automatico di equiparazione con il lavoro in presenza, mentre il lavoro da remoto continua a richiedere il rispetto delle procedure di registrazione dell’orario e delle pause.
Per gli uffici del personale degli enti locali si tratta di un chiarimento importante, destinato a ridurre le incertezze applicative e a garantire una gestione più uniforme di uno degli istituti più discussi nell’evoluzione del lavoro pubblico degli ultimi anni.
