Antitrust (r)interviene su Radiotaxi 3570

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un nuovo procedimento istruttorio per contestare a Radiotaxi 3570 l’inottemperanza al proprio provvedimento n. 27244/2018.

Con quel provvedimento era stata accertata l’illiceità antitrust delle clausole contenute nello Statuto e nel Regolamento di detta Cooperativa, nonché in quelli di Pronto Taxi 6645 e Samarcanda. Si tratta di clausole che impediscono agli associati di destinare una quota della propria capacità produttiva a piattaforme di intermediazione concorrenti della cooperativa per fornire servizi di raccolta e di smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma.

Diversamente da Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, che hanno eliminato le clausole statutarie di esclusiva, Radiotaxi non risulta avere ottemperato, neanche ad esito della sentenza del Tar Lazio n. 4769 del 20 marzo 2023, che ha confermato in toto il provvedimento dell’Autorità n. 29969/2022 con cui è stata accertata la prima inottemperanza di Radiotaxi 3570 al provvedimento del 2018. Essa infatti si è limitata ad adottare una misura, consistente in un accordo di partnership commerciale con la piattaforma Uber, che non appare idonea ad eliminare l’infrazione in quanto le clausole di non concorrenza illecite, oggetto della diffida, continuano ad essere presenti nello Statuto e nel Regolamento della cooperativa. Il provvedimento del 2018 contiene l’obbligo che Radiotaxi 3570 modifichi lo Statuto - mediante una delibera assembleare straordinaria dei soci - per eliminare le clausole di non concorrenza a portata assoluta, le quali, pertanto, in assenza di questo intervento, continuano ad avere di per sé un effetto indebito di condizionamento della condotta dei tassisti e di illecita pressione sulla loro libertà negoziale.