Il piano nazionale per il contenimento dei consumi di gas

Disponibile il documento, curato dal MiTE (Ministero della Transizione Ecologica), che illustra il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.

“Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas. Queste misure integrano il piano di diversificazione già messo in atto dal Governo e servono transitoriamente a mantenere adeguati standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili, in attesa che siano pienamente operativi i nuovi canali di importazione di gas (compreso il GNL)”.

È quanto si legge nelle conclusioni del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del Ministero della transizione ecologica.

Il piano nazionale per il contenimento dei consumi di gas

Il documento prevede, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano, l’introduzione di:

  • limiti di temperatura negli ambienti;
  • ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento.

La riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento “sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica”.

In particolare, il decreto disporrà che:

1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C:

  1. 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  2. 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:

  1. Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  6. Zona F: nessuna limitazione.

Sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n.74/2013”.